Etichettatura 2014: noi siamo pronti

Il 13 dicembre 2014 è vicino e, con lui le disposizioni del Reg. UE 1169/2011 (in vigore già dal 2011) sulla FORNITURA OBBLIGATORIA DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI e l’etichettatura degli allergeni.

IL NOSTRO ERP È GIÀ PRONTO AD AIUTARVI avendo previsto un sistema di etichettatura integrato con le anagrafiche e con il processo di tracciabilità completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze.

Grossi cambiamenti in materia di etichettatura saranno attuati dagli operatori del settore alimentare. Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è l’etichettatura degli allergeni, sia a causa delle gravi conseguenze per la salute del consumatore, che per le sanzioni a cui gli operatori andrebbero incontro, di natura anche penale.

 

La crescente consapevolezza circa gli allergeni e le possibili ripercussioni delle non conformità sulla salute pubblica suggeriscono quindi non solo di essere preparati su questa nuova normativa, ma anche di attuare consistenti programmi di gestione degli allergeni per evitare (o limitare al livello più basso possibile) le contaminazioni crociate e la presenza involontaria di allergeni nei loro prodotti.

 


COME INDICARE GLI ALLERGENI NELLE ETICHETTE?

Innanzitutto, gli allergeni DEVONO essere indicati nell’elenco degli ingredienti.

La denominazione della sostanza o del prodotto è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”. Il modo per sottolineare l’allergene viene lasciato alla libera scelta dell’operatore del settore alimentare, ma la soluzione maggiormente adottata è quella di scrivere la denominazione della sostanza in grassetto.

IL NOSTRO PROGRAMMA PREVEDE GIÀ UN SISTEMA DI ETICHETTATURA IN CUI I DATI ARRIVANO IN ETICHETTA AUTOMATICAMENTE DALLE ANAGRAFICHE DEL GESTIONALE.

L’art. 9, par. 1, lett. C) del regolamento stabilisce l’indicazione obbligatoria di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”. L’allegato II fornisce 14 categorie di sostanze allergeniche, e nello specifico cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, latte, arachidi e noci, soia, senape, sedano, semi di sesamo, lupini, molluschi e anidride solforosa/solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di totale SO.

Il regolamento non si applica alle possibili contaminazioni crociate o ai claims “senza …[allergene]”. Tali indicazioni possono essere quindi liberamente apposte sulle etichette come qualsiasi altra informazione volontaria, purché non ingannevoli per i consumatori.

La disciplina sull’etichettatura degli allergeni tende a renderne l’indicazione sempre più chiara e visibile e, per certi aspetti, addirittura ridondante.

 

 

Alistar è sempre pronta ad aiutarvi fornendovi la soluzione più efficace per ogni vostra esigenza, sempre aggiornati con le ultime normative vigenti e utilizzando le tecnologie più avanzate.

 

Scarica QUI l'allegato con il testo di legge

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