Articolo 62, siete pronti? I nostri programmi SI !

 
L'obbligo dei contratti scritti e tempi fissati di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari.
ALI.WEB, il gestionale di Alistar Informatica srl, rende più semplice assolvere agli adempimenti della nuova normativa per l'intera filiera agroalimentare tramite:
  • gestione invio fatture con PEC (Posta Elettronica Certificata), EDI (Electronic Data Interchange);
  • gestione pagamenti in base alla tipologia dell'articolo
  • divisione fatture o documenti di trasporto in base al tipo di pagamento
  • gestione dei contratti con i clienti
  • adeguamento della modulistica fiscale alla normativa
L'articolo n. 62 del 24 gennaio trasformato in legge ha introdotto alcune modifiche alle norme che regolano la fatturazione dei prodotti agricoli e alimentari.
La nostra azienda operante nel settore alimentare da oltre 20 anni . ha una struttura molto dinamica ed è riuscita in poche settimane ad adeguare le proprie applicazione per permettere ai propri clienti di adempiere ai nuovi obblighi di legge.
E' stata introdotto una norma che regola i termini di pagamento dei prodotti alimentari in base alla loro deperibilità, i deperibili con pagamento a trenta giorni dalla data del fine mese della ricezione della fattura, per i gli altri prodotti a sesanta giorni. Fino ad ora le scadenze dei pagamento sono state calcolate dalla data di emissione. E' stato introdotto l'obbligo della fatturazione separata delle due tipologie di articolo e sono stati stabilite le modalità di consegna dei documenti fiscali per avere data certa
L'articolo regolamenta anche la stesura dei contratti fra il produttore e acquirente.
Questo insieme di norme ha modificato sostanzialmente il processo della fatturazione, i nostri applicativi sono pronti per permetterVi di adempiere agli obblighi introdotti dall'articolo 62.
I termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte del cliente, il decreto ha indicato i sistemi di invio dei documenti con data certificata
1) Consegna a mano
2) Raccomandata con ricevuta di ritorno
3) Posta elettronica certifica (PEC)
4) Sistemi EDI
I nostri applicativi gestiscono la stampa delle fatture in formato PDF, l'invio automatico tramite PEC e il recupero dei messaggi contenti le ricevute di ritorno per dare data certa alla ricezione dei documenti .
La trasmissione dei documenti tramite il servizio EDI è integrato nel modulo delle vendite e permette l'invio e la ricezione elettronica dei documenti nei vari formati esistenti: euritmo, 96.A, AS2 ecc.
Nell'anagrafica articoli è stato aggiunto un identificativo per poter legare la tipologia dei prodotti alla modalità di pagamento. Le procedure di spedizione e di fatturazione sono state per implementate per permette la divisone del documento di trasporto o della fattura.
In base alla data di ricevimento della fattura vengono calcolate le date di scadenza del pagamento. Le modalità di calcolo delle scadenze sono state adeguate alle norme introdotte dal decreto.
Tramite il modulo che gestisce i rapporto commerciale con i clienti, è possibile indicare sui documenti il riferimento al contratto.
Di seguito ripotiamo il testo del decreto.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
VISTO l’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l’articolo
62;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato”;
VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura
nelle attività produttive"
VISTO il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare
l’art. 4 come modificato dal comma 11 dell’art.62 del Decreto-Legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella Legge
24 marzo 2012, n. 27 ;
VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in
particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7
marzo 2003, n. 38;
UDITO il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad
accogliere tutte le osservazioni di merito;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con
nota prot. n. 64 dell’11 ottobre 2012;
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui
all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai
contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in
materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna
avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento
alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad
applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale
consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di
applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell’art. 62 del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La
durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce
alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
d) consumatore finale: è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli
e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della
proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un
prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è
pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente
normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il
1° gennaio di quell’anno;
- per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore
il 1° luglio di quell’anno;
h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare
all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi
anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina
dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari,
tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il
listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà
individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al
momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia
riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di
acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli
associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E’ fatta
salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del
27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui
all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di
comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo
telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei
contratti o accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) ed m), sia nei
conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi
riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti ;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna
dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi
di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con
tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli
obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente
dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
5. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di
situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a
dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un
determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della
Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e
s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge,
assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla
regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal
citato comma 1.
Art. 4
Pratiche commerciali sleali
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e
alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”,
anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali
identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera
agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto
livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level
Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in
data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che,
abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o
prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura,
anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna
connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto
oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o
escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della
correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costo di produzione
medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle
cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel
contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore,
successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di
poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più
quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo
successivamente all’ultima consegna del mese.
Art. 5
Termini di pagamento e fatturazione
1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate
dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di
prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di
ritardo di pagamento di cui all’art. 62 comma 3 del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata
solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di
raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del
sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,
come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si
assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di
consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art.62,
comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto
previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.
Art. 6
Interessi di mora
1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di
riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2. E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura
a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della
medesima.
Art.7
Funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio
regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8
dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le
modalità di pubblicazione delle decisioni.
Art.8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati
a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli
requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i
contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono
termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012,
essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano
automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in
assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE IL MINISTRO DELLO
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SVILUPPO ECONOMICO
 

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