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Tracciabilità 2015: Le nuove norme

LA TRACCIABILITÀ ANCHE PER LE CARNI SUINE, OVINE, CAPRINE E IL POLLAME

Dal 1° aprile del 2015 sarà obbligatoria l’indicazione dell’origine per le carni anche suine, ovine, caprine e pollame.

Rendendo indispensabile introdurre in etichetta sia il luogo dell'allevamento che quello della macellazione, introducendo un sistema obbligatorio di etichettatura, con un nesso tra la carne e la sua provenienza.

Tra gli aspetti principali della nuova normativa ci sono:

      1.   TRACCIABILITÀ

Gli operatori da aprile dovranno garantire:

     Il collegamento tra le carni e l’animale (in fase di macellazione la responsabilità è del macello);

     La trasmissione delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione. Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera. garantendo la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata.

 

        2.    ETICHETTATURA

L’art. 5 dispone che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a)      Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

      ·      suini:

           —   nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del   paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi

           —     nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il  nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,

           —   nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.

  •             ovini e caprini: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
  • volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

b)      Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»

c)       Il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

 

Per conoscere tutti i dettagli della normativa, alleghiamo QUI i comunicati della Gazzetta Ufficiale.

 

 

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